Affitti brevi: comunicazione entro il 30 giugno

affitti brevi

Il quadro normativo per gli affitti brevi nel 2025

Un contratto di locazione breve si definisce come un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A questi contratti si equiparano:
• I contratti di sublocazione;
• I contratti di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
I dati relativi alle locazioni brevi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del contratto. Questo adempimento riguarda:
• Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
• Gestori di portali telematici che mettono in contatto locatori e locatari.

Le normative regionali sugli affitti brevi

In assenza di una legge quadro nazionale, molte Regioni hanno emanato regolamenti specifici che riconoscono gli affitti brevi come strutture turistiche, con catalogazioni e requisiti che variano a seconda della Regione e della natura imprenditoriale dell’attività.

Obblighi da rispettare

Chi esercita l’attività di locazione breve deve rispettare i seguenti obblighi:
• Identificazione degli ospiti: L’alloggio deve essere concesso solo a persone munite di documento di riconoscimento. Non è prevista una permanenza minima, mentre il limite massimo è di 30 giorni.
• Comunicazione alle autorità: Le generalità degli ospiti devono essere comunicate all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall’arrivo.

Tipologie di affitti brevi

1. Affitto breve turistico: Contratti con una permanenza non superiore a 30 giorni, per i quali non è richiesta la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
2. Affitto transitorio: Contratti con una durata superiore a 30 giorni e fino a un massimo di 18 mesi.
Per gli affitti brevi turistici, si applica la cedolare secca con un’aliquota unica fissata al 21%, come stabilito dal D.L. 50/2017.
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