Asili nido, bonus più inclusivo e domanda semplificata

L’Inps aggiorna le condizioni per il bonus asili nido, accessibile anche a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per attesa occupazione. La domanda, valida fino ai tre anni del bambino, semplifica l’iter burocratico

Ulteriore novità, infine, riguarda la semplificazione delle richieste del bonus: la domanda presentata da quest’anno ha validità pluriennale, ossia fino al mese di agosto dell’anno in cui il figlio/minore per il quale si richiede il bonus compie i tre anni d’età (limite oltre il quale il bonus non è più riconosciuto). Il servizio online per la presentazione delle domande è stato attivato dall’Inps il 31 marzo (messaggio n. 1136/2026).

Le due tipologie di contributo per le famiglie

Il bonus è riservato alle famiglie con figli d’età inferiore a tre anni e che frequentano un asilo nido, pubblico o privato autorizzato, o che siano affetti da gravi patologie croniche certificate.

Il bonus si articola in due tipologie e consiste in un contributo

– a sostegno del reddito per il pagamento delle rette dell’asilo nido (prima specie);

– a sostegno del reddito per il pagamento di forme di supporto domiciliare, a favore di bimbi affetti da gravi patologie (seconda specie).

Il bonus è erogato dall’Inps, a domanda da parte del genitore/affidatario che sostiene gli oneri. L’importo spettante viene determinato in funzione del valore dell’Isee riferito al figlio per il quale se ne fa richiesta.

Requisiti e strutture ammesse per il contributo nido

Relativamente al “contributo asilo nido”, l’Inps ha precisato che è erogabile esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie (elenco previsto all’art. 2 del dlgs n. 65/2017): nidi e micronidi; sezioni primavera; spazi gioco; servizi educativi in contesto domiciliare.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi, quali, ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

Cittadinanza e permessi di soggiorno validi

La domanda può essere presentata dal genitore in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– residenza in Italia.

Con riferimento ai cittadini di extracomunitari, l’Inps ha precisato che può accedere al bonus il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità non inferiore a al semestre: titolare di Carta blu «lavoratori altamente qualificati»; titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. In aggiunta ai predetti permessi di soggiorno sono utili, inoltre, i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per lavoro stagionale; permesso di soggiorno per assistenza minori; permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per casi speciali; permesso di soggiorno per protezione temporanea (persone provenienti dall’Ucraina per gli eventi bellici in corso (protezione temporanea prorogata al 4 marzo 2027); permesso di soggiorno per motivi familiari.

Ai fini del bonus, gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale con permesso di soggiorno valido sono equiparati ai cittadini italiani. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

Il riconoscimento con riserva per attesa occupazione

Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, e salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte a titolo di bonus in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, l’Inps considera adesso valido ai fini del riconoscimento del bonus anche il «permesso di soggiorno per attesa occupazione».

Il calcolo del bonus basato sul nuovo Isee

Dal 1° gennaio 2026 l’importo del bonus viene parametrato all’Isee «per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione», il cui valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) dai componenti del nucleo familiare ai fini Isee. Un esempio. Nel caso di un «Isee per specifiche prestazioni» con parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 3,10 e un importo dell’Auu erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’Isee è pari a 1.000 euro (3.100/3,10). In tal caso, con un Isee pari a 41.000 euro, l’Isee utilizzato ai fini del bonus sarà di 40.000 euro (41.000 euro – 1.000 euro).

Semplificazione burocratica e validità pluriennale

A partire dal 1° gennaio 2026, la domanda produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del bonus. La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando la permanenza dei requisiti. Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza. Per dare continuità all’erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema online e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale dei fondi finanziari per la copertura del bonus per il nuovo anno solare.

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Le domande possono essere presentate ogni anno, dalla data di apertura del servizio online fino al 31/12 e producono effetti per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, esclusivamente in modalità telematica da uno dei seguenti canali: portale web dell’Inps, autenticandosi con la propria identità digitale, Spid, Cie 3.0 o Cns; patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. (riproduzione riservata)

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