
L’11 giugno 2026, l’Aula del Senato ha approvato il DDL di conversione in Legge del DL Carburanti-ter (DL 63/2026), che ora passa alla Camera. Le principali novità approvate dal Senato sono: la proroga per le scadenze della Rottamazione-quinquies degli enti locali, l’estensione del bonus gasolio all’autotrasporto di persone e una stretta contro le telefonate commerciali indesiderate.
Il DDL di conversione in Legge del DL Carburanti-ter (DL 63/2026) è stato approvato dall’Aula del Senato e, una volta passato alla Camera, consentirà la conversione in Legge entro il 29 giugno 2026.
Le principali novità approvate riguardano:
La novità di maggior impatto per i contribuenti e le amministrazioni territoriali riguarda il rinvio del calendario per la Rottamazione-quinquies degli enti locali. Il restyling normativo concede un mese di tempo in più ai Comuni e alle Regioni per deliberare l’adesione alla procedura, facendo slittare a cascata tutte le tappe successive per cittadini e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La sanatoria, si ricorda, interessa i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con la sola eccezione dei danni erariali.
Come cambia il calendario dei pagamenti e delle domande?
| Adempimento | Calendario ante emendamento | Calendario post emendamento |
|---|---|---|
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Delibera e comunicazione dell’ente locale
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Entro il 30 giugno 2026 | Entro il 31 luglio 2026 |
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Consultazione dei debiti definibili online
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Dal 15 settembre 2026 | Dal 15 ottobre 2026 |
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Presentazione della domanda del contribuente
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16 settembre – 31 ottobre 2026 | 16 ottobre – 15 dicembre 2026 |
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Comunicazione delle somme dovute (AdER)
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Entro il 31 dicembre 2026 | Entro il 28 febbraio 2027 |
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Versamento prima rata o unica soluzione
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Entro il 31 gennaio 2027 | Entro il 31 marzo 2027 |
Resta confermata la possibilità di dilazionare il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali. Tuttavia, cambiano le scadenze: le prime cinque rate dovranno essere saldate nei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre del prossimo anno, mentre le successive scadenze regolari partiranno da gennaio dell’anno seguente. Anche gli interessi del 3% annuo inizieranno a decorrere in anticipo rispetto al pagamento della prima rata, precisamente dal 1° aprile del prossimo anno.
Novità importanti anche sul fronte degli incentivi per la transizione green e il supporto alle imprese di trasporto. Il credito d’imposta da 300 milioni di euro, inizialmente riservato ai soli trasportatori di merci, viene allargato.
Il beneficio spetterà ora anche a:
aziende attive nel trasporto di persone;
imprese di noleggio autobus con conducente.
Il tax credit è riservato ai mezzi meno inquinanti (veicoli di classe ambientale euro V ed euro VI) e serve a compensare l’impennata dei costi del carburante registrata nei mesi primaverili (da marzo a giugno di quest’anno) rispetto al mese di riferimento di febbraio.
L’agevolazione è esente da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e potrà essere utilizzata in compensazione entro la fine dell’anno. Un prossimo decreto ministeriale stabilirà i dettagli operativi per richiedere il contributo.
Le sanzioni POS non scatteranno più solo in caso di rifiuto di carte di credito o bancomat tradizionali, ma verranno applicate anche a chi respinge i pagamenti effettuati tramite smartphone, smartwatch e App dedicate.
Gli esercenti avranno l’obbligo di accettare qualsiasi forma di transazione digitale, incluse:
i servizi di mobile wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;
le applicazioni di moneta elettronica e pagamento smart, come Satispay e Bancomat Pay.
In caso di rifiuto di un pagamento digitale (indipendentemente dalla modalità scelta dal cliente), per l’esercente scatterà la medesima sanzione introdotta nel 2022: una multa fissa di 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione negata.
Le tutele già previste per i contratti di luce e gas vengono ora estese anche alle offerte del settore delle telecomunicazioni.
D’ora in avanti le aziende di telefonia e internet non potranno più effettuare chiamate o inviare messaggi promozionali per proporre nuovi contratti, a meno che non ci sia stata una esplicita richiesta del cliente tramite i canali web ufficiali o che non si tratti di già clienti che abbiano fornito un consenso mirato.
La nuova disciplina ribalta l’onere della prova: in caso di contestazioni, sarà il professionista o l’operatore di marketing a dover dimostrare la regolarità del contatto e l’esistenza di un consenso valido.
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