Cessione beni strumentali: abolita la rateizzazione delle plusvalenze

Dal 2026, la rateizzazione delle plusvalenze in 5 quote viene limitata alle sole cessioni di aziende e rami di azienda e ai diritti sportivi professionistici. Tutte le altre plusvalenze sui beni strumentali dovranno essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo, eliminando il precedente regime di differimento (art. 1 c. 42-43 Legge di Bilancio 2026).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha abrogato la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali (materiali e immateriali iscritti in bilancio) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (per soggetti “solari”). Da quest’anno, tali plusvalenze concorrono interamente al reddito nell’esercizio di realizzo. Restano rateizzabili fino a 5 anni solo le plusvalenze da cessioni di azienda o di ramo d’azienda (se posseduti da almeno 3 anni) e, con regole specifiche, quelle delle società sportive professionistiche sui diritti alle prestazioni degli atleti.

Fino al 31 dicembre 2025 (regime previgente), le plusvalenze su beni strumentali erano rateizzabili in 5 esercizi se il bene era posseduto da almeno 3 anni (art. 86 c. 4 TUIR, formulazione previgente).

Dal 1° gennaio 2026 si ha lo stop alla rateizzazione per plusvalenze su beni strumentali (materiali e immateriali) e su alcune immobilizzazioni finanziarie non PEX con tassazione integrale nell’anno di realizzo.

Fanno eccezione le cessioni di azienda o ramo d’azienda (rateizzazione fino a 5 anni, possesso ≥ 3 anni) e società sportive professionistiche (fino a 5 anni, possesso ≥ 2 anni).

I beni interessati

Sono interessate dalle modifiche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento (art. 86 c. 1 lett. a) e b) TUIR), con riferimento alle quali era possibile accedere alla facoltà di frazionamento.

Sono interessate dalle modifiche, in quanto le relative plusvalenze erano potenzialmente oggetto di frazionamento e sono ora escluse dal beneficio, le plusvalenze realizzate sui beni strumentali (compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio), sui beni patrimoniali e sulle partecipazioni immobilizzate (non esenti), essendo invece già escluse dalla previgente disciplina le plusvalenze su partecipazioni che fruiscono del regime della participation exemption di cui all’art. 87 TUIR, con riferimento alla quota di esse assoggettata a tassazione.

Ai sensi dell’art. 88 c. 2 TUIR, la disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze si applicava anche alle sopravvenienze attive derivanti da indennità risarcitorie di cui all’art. 86 c. 1 lett. b) del TUIR conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e, quindi, anche con riferimento a queste viene meno la possibilità di frazionamento.

La tassazione delle plusvalenze nel periodo di realizzo

Nel venire meno la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi di imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni il nuovo comma 4 dell’articolo 86 detta in modo chiaro e consequenziale le diverse tipologie di tassazione IRES delle plusvalenze.

  • tassazione piena nell’esercizio di realizzo delle plusvalenze sui beni strumentali, materiali ed immateriali;
  • tassazione piena nell’esercizio di realizzo delle plusvalenze sulle immobilizzazioni finanziarie non PEX;
  • tassazione fino ad un massimo di cinque esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a tre anni (conferma). In questo caso sarà necessario individuare correttamente l’azienda o il ramo d’azienda, ovviamente in coerenza con quanto avviene ai fini dell’imposta di registro, e quindi, nei casi dubbi, prendendo riferimento le numerose interpretazioni ufficiali e la copiosa giurisprudenza in materia, ad esempio laddove non vi sia trasferimento di una pluralità di dipendenti;
  • tassazione fino ad un massimo di cinque esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni (conferma del previgente regime).

Decorrenza e acconti 2026

Per espressa disposizione di legge (art. 1 c. 43 L. 199/2025), le modifiche sin qui commentate trovano applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (il 2026, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Ne consegue che per le plusvalenze realizzate sui beni materiali ed immateriali e sulle immobilizzazioni finanziarie non PEX fino al periodo d’imposta 2025 si potrà ancora scegliere la lunghezza del periodo di differimento (da due a cinque anni).

Nella determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, sarà quindi necessario effettuare un riconteggio (ormai usuale).

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