Credito Iva, scadenza al 30 aprile

Entro il 30 aprile, i contribuenti devono presentare la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2026, utilizzando il modello TR aggiornato, salvo modifiche dell’ultima ora

Scade il 30 aprile prossimo il termine per la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2026. I contribuenti che ne hanno diritto devono trasmettere la richiesta all’Agenzia delle entrate per via telematica utilizzando il modello TR nella versione in vigore, aggiornata nel marzo 2025, salvo modifiche dell’ultima ora.

Al riguardo, hanno introdotto uno speciale meccanismo, simile allo «split payment», del quale possono avvalersi le imprese del settore del trasporto merci e della logistica per pagare, in nome e per conto dei fornitori, l’Iva sulle prestazioni di servizi rese nei loro confronti, previa opzione da esercitare congiuntamente con i prestatori. Nelle istruzioni di compilazione del modello mancano specifiche indicazioni sull’allocazione dei dati di tali operazioni. Vediamo le regole principali.

Le condizioni per il rimborso o la compensazione del credito Iva

In base alle disposizioni dell’art. 38 bis DPR 633/72, possono chiedere il rimborso (previa prestazione di garanzia, salvi i casi di esonero), oppure utilizzare in compensazione orizzontale, il credito Iva maturato nel primo trimestre solare del 2026 i soggetti passivi che, con riferimento a tale periodo, si trovano in una delle situazioni appresso descritte.

Vendite ad aliquota media inferiore a quella degli acquisti

Contribuenti che hanno effettuato operazioni imponibili la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni imponibili. Nel calcolo dell’aliquota media, da assumere fino alla seconda cifra decimale, si deve tenere conto anche:

– delle spese generali

– delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sottoposte ai meccanismi speciali dell’inversione contabile e dello split payment; a giudicare dal silenzio delle istruzioni di compilazione della dichiarazione Iva 2026 e della norma di riferimento, non sembra possa tenersi conto dell’importo delle prestazioni di servizi rese alle imprese dei settori della logistica sottoposte allo speciale meccanismo di si è detto in apertura

– dei canoni afferenti l’utilizzazione di beni ammortizzabili in base a contratti di locazione finanziaria.

Non concorrono al calcolo dell’aliquota media le cessioni, gli acquisti e le importazioni di ammortizzabili.

Operazioni internazionali e scambi con l’estero

Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (es. cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, ecc.) per ammontare complessivo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all’unità superiore.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili

Contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. In questo caso, diversamente che nelle altre ipotesi, è rimborsabile/compensabile soltanto il credito riferibile all’imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni. Con risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025 l’Agenzia ha riconosciuto rimborsabile l’Iva relativa a lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento di beni di terzi utilizzati dal contribuente come beni strumentali sulla base di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (es. locazione, comodato).

La disciplina per i soggetti passivi esteri

Soggetti passivi stabiliti all’estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell’art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, dpr n. 633/1972. Questi soggetti hanno diritto al rimborso in virtù del loro status; occorre, naturalmente, che il credito d’imposta sia legittimo, cioè che sia maturato in dipendenza di acquisti per i quali il soggetto ha diritto alla detrazione secondo la normativa nazionale e, per i soggetti stabiliti in altri paesi Ue, anche secondo quella del paese di residenza.

Prestazioni di servizi a soggetti non stabiliti in Italia

Contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi, rientranti tra quelle c.d. “generiche” e, quindi, non soggette ad Iva in Italia per difetto di territorialità:

– lavorazioni relative a beni mobili materiali

– trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione

– prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione

– prestazioni di servizi di cui all’art. 19 c. 3 let. a-bis DPR 633/72.

Regole e limiti per la compensazione orizzontale

Il contribuente che ha diritto di chiedere il rimborso del credito Iva trimestrale può scegliere, in alternativa, di utilizzare il credito, anche parzialmente, in compensazione orizzontale. Il credito trimestrale utilizzato in compensazione, diversamente da quello richiesto a rimborso, concorre al limite massimo di 2.000.000 per anno solare, entro il quale devono essere contenute tutte le compensazioni orizzontali effettuate e tutti rimborsi semplificati richiesti nell’anno stesso.

La compensazione, entro il limite di 5.000 euro, è effettuabile dopo la presentazione del modello TR; oltre tale importo, occorre invece attendere il decimo giorno successivo alla presentazione. Per la compensazione di crediti oltre 5.000 euro, inoltre, è necessario che il modello TR rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo contabile, salvi i casi di esonero (punteggio Isa, soggetti aderenti al concordato preventivo biennale).
POST INFO
POST RECENTI
TAGS