Frodi IVA: sono responsabili anche gli acquirenti

Anche l’acquirente può essere considerato responsabile in caso di frodi IVA per fatture relative a operazioni inesistenti: cosa dice la Cassazione.

Anche l’acquirente e non solo il cessionario può essere ritenuto responsabile in caso di frodi IVA perpetrate emettendo fatture per operazioni inesistenti, dovendo quindi dimostrare di aver verificato con la massima diligenza la regolarità della cessione.

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 15722 datata 12 giugno 2025, viene chiarito come sia importante distinguere tra partecipazione alla frode e conoscenza dell’operazione fraudolenta da parte del contribuente presunto destinatario della fattura di acquisto, ossia il cessionario. Quest’ultimo, infatti, anche in assenza di compartecipazione alla frode, può comunque essere stato a conoscenza dell’attività finalizzata ad evasione fiscale.

“In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza che sia necessaria la prova della partecipazione all’evasione (v. Corte Giust. Bonik, C-285/11; Corte Giust, Ppuh, C277/14). Detta prova può, peraltro, ritenersi raggiunta – diversamente da quanto opinato dal giudice d’appello – anche qualora l’Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice”

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