IMU 2025: come pagare l’acconto entro il 16 giugno

IMU 2025. guida per pagare l’acconto. Per i Comuni, si prospetta una proroga per modificare le aliquote

L’imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile.

Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

L’IMU deve essere versata in due rate:

  • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
  • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
  • mediante la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell’acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta a saldo sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.

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