Ai fini fiscali, il professionista che ha lo studio in casa paga l’IMU con regole diverse a seconda della proprietà dell’immobile, della sua destinazione e della categoria catastale. Il proprietario di prima casa che dà in affitto una stanza ad uso ufficio o studio professionale, ad esempio, seguirà regole diverse dal professionista che utilizza la sua prima casa anche come studio.
Esaminiamo i vari casi nel dettaglio.
IMU per il professionista che lavora in casa
Il caso di uso promiscuo di un immobile – utilizzato come abitazione principale e come ufficio o studio – non è previsto dalla norma, che però non ne prevede l’uso esclusivo come abitazione principale. Dunque, il professionista che lavora in casa non paga l’IMU relativa alla prima casa. Ne deriva che per l’esenzione è fondamentale l’accatastamento come immobile residenziale ad uso abitativo tra le classi ammesse ad esenzione (immobili non di lusso). Pertanto, per immobili ad uso promiscuo non si applica l’aliquota per altri immobili né il moltiplicatore per uffici e studi privati.
Ufficio domestico in affitto
Per il proprietario che affitta parte dell’immobile in cui abita, anche come studio professionale, gli unici casi in cui la locazione è esente IMU sono quelli di anziani e disabili che risiedono in casa di riposo o istituti di cura. In questo caso, infatti, l’abitazione di proprietà dell’anziano o del disabile può essere considerata prima casa ai fini IMU anche se la persona ha spostato la residenza anagrafica nell’istituto di ricovero.
Ma per l’esenzione IMU c’è un’altra condizione: la casa non deve essere stata affittata. Se l’immobile è locato, allora si applica comunque l’aliquota per le abitazioni diverse dalla prima casa.
Prima casa con stanza data in affitto
Una recente sentenza (la n. 1524/2025 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio) ha chiarito che l’affitto di una singola stanza all’interno dell’abitazione principale non lede il diritto all’esenzione. Il riferimento normativo è alla legge primaria, ossia all’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, che riconosce l’esenzione IMU per l’abitazione principale. Per la Corte, la coabitazione tra proprietario e soggetto terzo in co-locazione parziale non cambia la natura dello status di prima casa per l’immobile né la dimora abituale del suo proprietario.
Il punto chiave è questo: come chiarito anche dalla sentenza della CTR di secondo grado dell’Emilia-Romagna, (la n. 7/2024), la locazione parziale dell’abitazione non fa venir meno la sua destinazione a prima casa, purché il proprietario continui a utilizzarla come sua abitazione principale.
