
I soggetti che intendono applicare le regole sulla riduzione dell’aliquota IRES (c.d. IRES premiale) per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, hanno la possibilità di imputare a conto economico minori imposte. Sulla base delle fattispecie che le società intendono applicare, come vanno rappresentate in contabilità le imposte relative al periodo d’imposta 2025?
La disciplina attinente l’IRES premiale è contenuta nell’art. 1 c. 436-444 L. 207/2024, laddove si prevede, per il solo periodo d’imposta 2025, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, a determinate condizioni.
Il DM 8 agosto 2025, reca le disposizioni attuative della disciplina agevolativa della riduzione dell’aliquota, nonché alcune norme di coordinamento con gli istituti dell’ordinamento tributario su cui si determinano riflessi a causa della fruizione del beneficio in esame.
Come disposto dall’art. 3 del suddetto decreto, soggetti beneficiari dell’IRES ridotta, sono individuati nell’art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:
Ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto attuativo, per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
Le ulteriori condizioni, stabilite dall’art. 6 del decreto ministeriale, che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
Il regime opzionale CPB
L’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024, rubricato “Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”, dispone che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate, possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
Il c. 1-bis del citato art. 20-bis, inserito dall’art. 8 c. 1 D.Lgs. 81/2025, dispone che, le suddette aliquote, si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica:
Da notare che non sussiste l’obbligo di applicare la suddetta disposizione, dato che si tratta di un regime opzionale, ponendo il contribuente nelle condizioni di scegliere se usufruirne o meno.
Le imposte
Applicando quanto suddetto, le imposte relative al periodo d’imposta 2025, possono essere rappresentate in contabilità in base alle fattispecie che le società hanno scelto di applicare.
I caso: regime opzionale al CPB e mini-IRES
Società di capitali con reddito dichiarato 2024 € 12.649. Punteggio ISA pari a 4,42.
Proposta concordato 2025 € 42.803
Regime opzionale 2025: € 42.803 – € 12.649= € 30.154*15%= € 4.523
A seguito dell’IRES premiale, l’importo di euro 12.649 sarà tassato con aliquota ridotta del 20% anziché del 24%. Pertanto, € 12.649*20%=€ 2.530.
In contabilità:
Diversi a Debiti tributari 7.053,00
Imposte sui redditi 2.530,00
Imposta sostitutiva CPB 4.523,00
II caso: senza regime opzionale CPB ma con mini-IRES
In alternativa al regime opzionale analizzato, la società può assoggettare ad imposizione l’intero reddito concordato per il 2025, ossia, riprendendo l’esempio, euro 42.803. A quest’ultimo importo si applicherebbe l’aliquota ridotta del 20%, a seguito delle regole riguardanti l’IRES premiale, e, pertanto, € 42.803*20%=€ 8.561.
In contabilità:
Imposte sui redditi a Debiti tributari 8.561,00
III caso: adesione al CPB 2025/2026 e mini-IRES
Questo caso riguarda l’adesione al CPB 2025/2026 con importo superiore a 85.000 euro e applicazione della mini-IRES.
Si ipotizzi che il reddito dichiarato 2024 si pari a € 62.000, con punteggio ISA 4,42. Proposta di CPB 2025 di € 102.000.
Volendo usufruire del regime opzionale di cui al citato art. 20-bis, occorre procedere alla determinazione dell’imposta sostitutiva e, quindi:
Regime opzionale 2025: € 85.000 – € 62.000 = € 23.000*15%= € 3.450
Regime opzionale per la parte eccedente € 85.000: 102.000 – 85.000= 17.000*24%= € 4.080
A seguito dell’IRES premiale, l’importo di euro 62.000 sarà tassato con aliquota ridotta del 20% anziché del 24%. Pertanto, € 62.000*20%=€ 12.400
In contabilità:
Diversi a Debiti tributari 19.930,00
Imposte sui redditi 12.400,00
Imposta sostitutiva CPB 7.530,00
Su questo caso, sembra opportuno ricevere chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In pratica, è necessario comprendere se, in costanza di opzione dell’imposta sostitutiva CPB e con “godimento” dell’IRES premiale, sulla parte eccedente euro 85.000, si usufruisce dell’aliquota ridotta IRES del 20% o, per come previsto dal menzionato art. 8, si applica l’aliquota del 24%.
IV caso: senza regime opzionale CPB ma con mini-IRES
In alternativa al regime opzionale analizzato al terzo caso, la società può assoggettare ad imposizione l’intero reddito concordato per il 2025, ossia, riprendendo l’esempio, euro 102.000. A quest’ultimo importo si applicherebbe l’aliquota ridotta del 20%, a seguito delle regole riguardanti l’IRES premiale, e, pertanto, € 102.000*20%=€ 20.400.
In contabilità:
Imposte sui redditi a Debiti tributari 20.400,00
Via Adriano Zarini, 264
59100 Prato PO
Da Lun. a Gio. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Ven. 09:00 - 13:00