
Il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 può essere chiesto a rimborso entro il 30 aprile 2026, compilando il rigo VX4. Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, la dichiarazione deve essere munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, salvo l’obbligo di garanzia patrimoniale.
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, riportato nel rigo VX2, deve essere ripartito nei successivi righi VX4, VX5 e VX6.
Presupposti del rimborso del credito IVA
L’eccedenza detraibile che s’intende chiedere a rimborso deve essere indicata nel rigo VX4, sempreché siano soddisfatti specifici presupposti.
Nelle ipotesi previste dall’art. 30 c. 2, o dall’art. 34 c. 9 DPR 633/72, il rimborso spetta solo se il credito risultante dalla dichiarazione IVA è superiore a euro 2.582,28, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. Il rimborso è ammesso:
In caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo.
Oltre alle predette ipotesi, l’art. 30 c. 3 DPR 633/72 stabilisce che il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale è ammesso se, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultano eccedenze detraibili; in tal caso, il rimborso può essere richiesto per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze, anche se inferiori al limite di euro 2.582,28.
Nel campo 3 del rigo VX4 deve essere indicato il codice corrispondente alla causale del rimborso.
Il successivo campo 4, invece, è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, vale a dire a quelli rientranti nelle apposite categorie individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per ciascuno dei quali le istruzioni relative alla dichiarazione IVA prevedono il codice da riportare nel predetto campo 4. In base all’art. 2 c. 1 DM 22 marzo 2007, le condizioni per ottenere il rimborso prioritario sono l’esercizio dell’attività da almeno tre anni, un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro, nonché pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Modalità di erogazione rimborso IVA
Ai sensi dell’art. 38-bis c. 3 e 4 DPR 633/72, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso:
1) se di importo non superiore a 30.000 euro, senza obbligo di garanzia e altri adempimenti;
2) se di importo superiore a 30.000 euro:
La garanzia ha una durata di pari tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell’accertamento (art. 38-bis c. 5 DPR 633/72).
Nel campo 7 del rigo VX4, i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia devono indicare il codice corrispondente. Oltre ai contribuenti che presentano la dichiarazione dotata di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si tratta:
Le istruzioni chiariscono che il campo in esame non deve essere compilato da altre categorie di contribuenti pur sempre esonerati dall’obbligo di garanzia, vale a dire;
Per queste ultime due categorie di contribuenti, tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.
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