
Il 30 aprile 2026 scade il termine per l‘adesione alla Rottamazione-quinquies. La definizione agevolata in arrivo riguarda i debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
E’ ormai imminente il termine del 30 aprile 2026 entro cui i contribuenti interessati, ove non già presentata, dovranno inviare l’istanza di adesione alla nuova rottamazione dei carichi di ruolo.
Coloro che hanno scelto o sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni (né interessi di mora e aggio) con alcune importanti novità:
Non esistono limiti di importo minimo o massimo del debito e non sono state introdotte restrizioni alle categorie di soggetti che possono presentare domanda di adesione: si può aderire alla rottamazione quinquies 2026 sia per piccoli debiti sia per posizioni debitorie di rilevante entità, purché rientranti nei carichi “definibili”.
Entro il 30 giugno 2026, l’AdeR invierà una “Comunicazione” in alternativa di:
a) accoglimento della domanda contenente:
b) eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Si rammenta, inoltre, che, presentata correttamente la domanda di adesione, il pagamento della prima rata dovrà avvenire successivamente entro il 31 luglio 2026.
La legge prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in ben 9 anni con un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:
Possibilità di revoca e correzione per chi ha già presentato la domanda
Per chi ha già proceduto potrebbe essere necessario correggere o modificare eventuali errori di compilazione nei dati anagrafici (per chi ha compilato il form in area pubblica) oppure errori nell’importo del debito, o ancora nel numero di rate opzionate, anche per esempio, per sopravvenuta impossibilità di sostenere il piano richiesto.
In questi casi è necessario procedere con la rettifica attraverso la revoca della domanda e la presentazione della nuova. Sarà necessario provvedere alla compilazione del modulo reso disponibile dagli Uffici del territorio, ove indicando il numero di prot. della domanda “W-2026….” si potrà chiedere la revoca dell’istanza e procedere successivamente con quella nuova corretta, in via telematica, entro l’improrogabile termine del 30 aprile 2026.
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