Pace fiscale: in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies

Il 30 aprile 2026 scade il termine per l‘adesione alla Rottamazione-quinquies. La definizione agevolata in arrivo riguarda i debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

E’ ormai imminente il termine del 30 aprile 2026 entro cui i contribuenti interessati, ove non già presentata, dovranno inviare l’istanza di adesione alla nuova rottamazione dei carichi di ruolo.

Coloro che hanno scelto o sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni (né interessi di mora e aggio) con alcune importanti novità:

  • sono incluse nella nuova sanatoria tutte le cartelle affidate all’Agenzia-Entrate e Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023;
  • potranno essere rottamate solo le cartelle di pagamento correlate a versamenti d’imposta o contributi Inps in origine dichiarati ma non versati;
  • coloro che vi aderiranno potranno dilazionare il pagamento del debito sino a 9 anni e con un numero massimo di 54 rate bimestrali di cui l’ultima con scadenza il 31 maggio 2035. Il piano potrà quindi essere opzionato su misura del contribuente che potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure rateizzare il capitale rottamato in 9 anni, con l’unico limite che la singola rata non potrà essere inferiore ai 100 euro;
  • il tasso di interesse annuo, in caso di pagamento rateale, pari al 3% a decorrere dal 1° agosto 2026

Non esistono limiti di importo minimo o massimo del debito e non sono state introdotte restrizioni alle categorie di soggetti che possono presentare domanda di adesione: si può aderire alla rottamazione quinquies 2026 sia per piccoli debiti sia per posizioni debitorie di rilevante entità, purché rientranti nei carichi “definibili”.

Entro il 30 giugno 2026, l’AdeR invierà una “Comunicazione” in alternativa di:

a) accoglimento della domanda contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;

b) eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Si rammenta, inoltre, che, presentata correttamente la domanda di adesione, il pagamento della prima rata dovrà avvenire successivamente entro il 31 luglio 2026.

La legge prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in ben 9 anni con un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Possibilità di revoca e correzione per chi ha già presentato la domanda

Per chi ha già proceduto potrebbe essere necessario correggere o modificare eventuali errori di compilazione nei dati anagrafici (per chi ha compilato il form in area pubblica) oppure errori nell’importo del debito, o ancora nel numero di rate opzionate, anche per esempio, per sopravvenuta impossibilità di sostenere il piano richiesto.

In questi casi è necessario procedere con la rettifica attraverso la revoca della domanda e la presentazione della nuova. Sarà necessario provvedere alla compilazione del modulo reso disponibile dagli Uffici del territorio, ove indicando il numero di prot. della domanda “W-2026….” si potrà chiedere la revoca dell’istanza e procedere successivamente con quella nuova corretta, in via telematica, entro l’improrogabile termine del 30 aprile 2026.

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