I decaduti dalle precedenti definizioni agevolate sono ammessi alla Rottamazione quinquies purché lo fossero già al 30 settembre 2025. Stesso discorso per coloro che, dopo essere fuoriusciti, avevano utilizzato la riammissione entro lo scorso 30 aprile ma poi avevano nuovamente saltato o pagato in ritardo una rata. Non possono invece utilizzare la nuova pace fiscale coloro che sono in regola con i pagamenti della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali a fine settembre.
Queste sono in estrema sintesi le regole nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, deve ancora iniziare l’iter di approvazione parlamentare durante il quale potrebbe subire modifiche.
Come funziona la Rottamazione quinquies
Sono anche più flessibili le regole relative alla decadenza, che scatta in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano di definizione agevolata. La Rottamazione quater invece prevede la fuoriuscita anche solo per il mancato/ritardato o errato pagamento di una tranche.
Contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater
Per quanto riguarda coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater, ci sono regole diverse in base alle casistiche.
- Possono utilizzare la nuova definizione agevolata tutti coloro che essendo inizialmente rientrati nella quater erano poi decaduti. Compresi i contribuenti fuoriusciti dalla successiva riammissione (introdotta con Decreto 202/2024 e con adesione entro il 30 aprile 2025).
- Non possono cambiare piano di rottamazione, passando dalla quater alla quinquies, coloro che erano in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025.
Se un contribuente aveva attivato diversi piani di rateazione ed è decaduto solo da alcuni, può aderire alla nuova pace fiscale limitatamente a questi ultimi.
La ratio è quella di includere le cartelle anche incluse in precedenti rottamazioni interrotte, senza però dare ai contribuenti attualmente ricadenti nella Rottamazione quater la possibilità di scegliere il nuovo e più favorevole piano.
Le scadenze della Rottamazione quinquies
In base alle tempistiche contenute nel testo approvato, il contribuente deve manifestare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la volontà di aderire entro il 30 aprile 2026. Riceve risposta entro il successivo 30 giugno e deve pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026. Le altre due rate del 2026 scadono invece il 30 settembre e il 30 novembre. Negli anni successivi, le scadenze sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Un piano di 54 rate si conclude il 31 maggio 2035.
