Il 16 giugno scorso i contribuenti hanno versato l’IMU in una unica rata per l’anno 2025 oppure il primo acconto, che ora, con la scadenza deò 16 dicembre verrà saldato, vediamo come si versa.
IMU 2025: come si paga
Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo.
Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.
| Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
| 3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
| 3913 | Fabbricati rurali a uso strumentale | Comune |
| 3914 | Terreni | Comune |
| 3916 | Aree fabbricabili | Comune |
| 3918 | Altri fabbricati | Comune |
| 3925 | Fabbricati a uso produttivo categoria D | Stato |
| 3930 | Fabbricati a uso produttivo categoria D | Comune |
Attenzione al fatto che, i contribuenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l’F24 predisposto per l’IMU.
IMU 2025: per quali immobili si paga
L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
L’IMU è dovuta per:
- fabbricati,
- fabbricati rurali,
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli
Per il calcolo dell’IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell’anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:
| Categoria catastale Fabbricati | Moltiplicatore |
| A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
| B | 140 |
| C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
| A/10 e D/5 | 80 |
| D (escluso D/5) | 65 |
| C/1 | 55 |
Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:
- se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993.
- se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
- per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.
