Per i contribuenti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione INPS degli Artigiani e Comemrcianti, la Legge di Bilancio prevede una nuova agevolazione: in via opzionale, possono chiedere una riduzione contributiva del 50%.
Questo beneficio però è alternativo rispetto ad altre formule di sconto d’aliquota. Quindi, i contribuenti, anche Forfettari, con più requisiti devono operare una scelta.
La comparazione più ovvia è quella con la classica riduzione del 35% per le Partite IVA in regime forfettario.
Confrontiamo le due misure e vediamo quali elementi ci sono per valutare la convenienza dell’una o dell’altra.
Agevolazione al 50% per nuovi iscritti gestioni autonome INPS
Il beneficio fiscale si applica per 36 mesi senza soluzione di continuità, a partire dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Questi eventi devono avvenire nel 2025.
In parole semplici, la riduzione contributiva riguarda esclusivamente artigiani e commercianti che avviano l’attività fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025. Si tratta però di un’opzione, e se il lavoratore autonomo la esercita deve presentare domanda all’INPS.
Agevolazione al 35% per i Forfettari
Lo sconto contributivo al 35% è previsto dalle norme istitutive del regime forfettario. Per la precisione, il comma 77 della legge 190/2014 prevede che sul reddito forfettario si possa applicare una contribuzione ridotta del 35%. Anche questo è un beneficio opzionale ed il lavoratore per aderire deve presentare domanda all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno. Le indicazioni operative sono state fornite a suo tempo con la circolare INPS 35/2016.
Benefici INPS alternativi
L’agevolazione per i nuovi iscritti è però incompatibile con altri benefici contributivi. Ciò rende queste due riduzioni alternative l’una all’altra.
Pro e contro per la scelta
Nel caso in cui si scelga per tre anni la riduzione al 50%, in linea teorica si dovrebbe poter presentare successivamente domanda per il taglio al 35%. I condizionali sono d’obbligo perché ancora non è stata pubblicata la circolare attuativa INPS sulla nuova misura, ma la formulazione della norma non fa prevedere esclusioni in questo senso. L’incompatibilità sembra riferirsi all’eventuale utilizzo contemporaneo delle due agevolazioni.
La procedura contraria non è invece prevista, nel senso che lo sconto al 50% è utilizzabile (a legislazione vigente) solo a partire dal 2025. Quindi, chi quest’anno presenta domanda per la riduzione al 35% non potrà, neo prossimi anni, applicare la seconda agevolazione.
Un elemento da valutare con attenzione è rappresentato dall’impatto sulla futura pensione. L’agevolazione al 50% è più conveniente perché riduce maggiormente i versamenti contributivi, ma comporta la maturazione di un trattamento previdenziale più basso.
