Successioni: come cambia la dichiarazione con la precompilata online

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sull’obbligo di autoliquidazione dell’imposta di successione e sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’invio della dichiarazione precompilata. Cosa cambia dal 2026?

 

La dichiarazione di successione deve essere presentata per via telematica entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, momento che di norma coincide con il decesso del contribuente. La trasmissione può essere effettuata direttamente dagli eredi, dai chiamati all’eredità o dai legatari.

Per facilitare l’adempimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida e ha messo a disposizione due strumenti principali nell’area riservata del proprio sito internet:

  • il servizio online “Dichiarazione di successione precompilata web”, che propone un modello parzialmente compilato con i dati già in possesso del fisco. All’utente resta solo il compito di verificare, modificare o convalidare le informazioni;
  • il software dedicato “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”.

Per accedere a queste funzionalità digitali è necessario autenticarsi tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (come Caf e professionisti) oppure prenotare un appuntamento presso gli uffici territoriali dell’Agenzia. La modalità cartacea tramite raccomandata è invece riservata esclusivamente ai residenti all’estero impossibilitati all’invio telematico.

I casi di esonero: quando la dichiarazione non serve

Non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione se si verificano contemporaneamente precise condizioni di legge:

  • l’eredità è devoluta interamente al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • il valore complessivo dei beni ereditati non supera i 100.000 euro;
  • il patrimonio ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Aliquote e franchigie dell’imposta di successione

Beneficiario Aliquota Franchigia applicata

Coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e discendenti)

4%

Sul valore eccedente 1 milione di euro per beneficiario

Fratelli e sorelle

6%

Sul valore eccedente 100.000 euro per beneficiario

Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado

6%

Nessuna franchigia (si applica sul valore netto trasferito)

Altri soggetti

8%

Nessuna franchigia (si applica sul valore netto trasferito)

Le altre imposte da pagare sugli immobili

In presenza di beni immobili all’interno della successione, il contribuente deve calcolare e versare ulteriori tributi:

  • imposta ipotecaria: pari al 2% del valore dell’immobile (fissata a 200 euro nel caso in cui si posseggano i requisiti per le agevolazioni “prima casa”);

  • imposta catastale: pari all’1% del valore dell’immobile (ridotta a misura fissa di 200 euro con agevolazione “prima casa”);

  • imposta di bollo: pari a 85 euro per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare. Se viene richiesta l’attestazione di avvenuta presentazione, vanno aggiunti ulteriori 32 euro (ripartiti in 16 euro per la richiesta e 16 euro per l’attestazione);

  • tassa servizi ipotecari e catastali: importo fisso di 120 euro per ogni conservatoria in cui si trovano gli immobili;

  • tributi speciali: pari a 16 euro per il rilascio opzionale dell’attestazione di avvenuta presentazione.

 

Come funziona l’autoliquidazione e il pagamento a rate

Per tutte le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il principio dell’autoliquidazione delle imposte. Significa che il contribuente stesso deve calcolare e versare l’imposta di successione dovuta, unificando la procedura a quanto già previsto per le imposte ipotecaria, catastale e di bollo.

Il versamento delle somme può essere eseguito contestualmente all’invio della dichiarazione web oppure in un secondo momento, ma tassativamente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora l’importo totale da corrispondere (al netto dell’acconto) sia pari o superiore a 1.000 euro, il contribuente può optare per il pagamento rateale secondo lo schema stabilito:

  1. corresponsione immediata di un acconto minimo pari al 20% dell’imposta complessiva;
  2. dilazione della somma rimanente in:

    • massimo 8 rate trimestrali di pari importo per cifre complessive fino a 20.000 euro;
    • massimo 12 rate trimestrali di pari importo per debiti superiori a 20.000 euro.

Successivamente all’invio, l’ufficio dell’Agenzia effettuerà i dovuti controlli sulla regolarità dei conteggi e, in caso di discrepanze, provvederà a notificare un avviso di liquidazione per maggiore imposta entro il termine di due anni dalla presentazione. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024 includono inoltre l’abrogazione del coacervo successorio, variazioni sulla deducibilità dei debiti contratti negli ultimi sei mesi dal defunto e nuove regole per l’applicazione dell’imposta ai trasferimenti tramite trust.

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