Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono i termini di prescrizione per i vari tributi e contributi dovuti?
Vediamo quando è possibile considerare non più esigibile il pagamento delle cartelle esattoriali relative ai tributi quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, Canone RAI, multe e contributi previdenziali.
Prescrizione cartelle esattoriali
Prima di tutto, bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione.
- Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto.
- La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.
In sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l’azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.
Prescrizione decennale: per quali tasse
I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.
Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).
Prescrizione dei contributi INPS e INAIL
Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:
- 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
- 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
- 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.
Dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, però, il credito si prescrive sempre 5 anni (cfr.: sentenza Corte di Cassazione n. 1652/2020).
I contributi minori e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.
Prescrizione delle imposte
IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.
Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.
Prescrizione multe e bollo auto
Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Prescrizione dei diritti camerali
Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dall’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni, trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.
Prescrizione dei crediti da lavoro
Si prescrivono in 5 anni i crediti da lavoro relativi a stipendi e straordinari, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e TFR accantonato. Si prescrivono in 10 anni, le indennità, le somme una tantum.
La decorrenza dei termini di prescrizione decorre dal momento in cui termina il rapporto di lavoro.
